La prevenzione incendi persegue ben determinati obiettivi, secondo modi d’azione derivati dai principi teorici del controllo degli incendi e da considerazioni e valutazioni di ordine sociale, politico, economico e psicologico.
Gli obiettivi hanno in sostanza una duplice finalità: a) tutela dell’incolumità delle persone ; b) conservazione dei beni materiali.
Dal concetto della duplicità degli obiettivi sono derivati due modi di porre i problemi della prevenzione incendi sul piano tecnico e socio-economico, dando luogo alla discriminazione della materia in: a) prevenzione incendi primaria (sicurezza primaria) b) prevenzione secondaria (sicurezza secondaria).
La prevenzione primaria tratta i problemi concernenti la salvaguardia delle vite umane, dei valori umani e degli interessi pubblici.
Sono escluse soluzioni basate su valutazioni di solo ordine economico, per chiare motivazioni di natura etica, psicologica e politica.
La prevenzione secondaria tratta i problemi della sicurezza le cui soluzioni devono tendere ad un livello ottimale degli investimenti nei sistemi di protezione.
Sembrerebbe pertanto che la scelta dei provvedimenti da adottare debba ricadere su quelle misure dirette ad impedire l’insorgenza dell’incendio:
eliminazione delle sorgenti di ignizione;
eliminazione di sostanze infiammabili;
impianti a regola d’arte.
Tuttavia anche se questa può sembrare la via più logica da seguire, considerazioni di ordine tecnico-economico e casuale, ne limitano chiaramente il campo di applicabilità.
Riconosciuto che non può assicurarsi l’eliminazione della probabilità che un incendio si verifichi, poiché la frequenza d’accadimento per quanto piccola non può essere mai nulla, si fa ricorso alle misure atte a limitare le conseguenze dannose dell’evento.
Queste misure si usano distinguere : a) misure di protezione passiva : consistenti tra l’altro in una razionale scelta dell’area ove ubicare l’attività, idonea disposizione delle sostanze combustibili, corretto dimensionamento delle strutture e scelta dei materiali, interposizione di ostacoli e opportuna distanza tra le aree a rischio specifico d’incendio e le persone o le cose che possono essere coinvolte. b) misure di protezione attiva: consistenti in misure gestionali mirate alla attuazione di controlli e manutenzioni, formazione e informazione del personale, pianificazione delle emergenze, scelta ed installazione di attrezzature ed impianti di protezione antincendio.
Le vigenti misure tecniche di prevenzione incendi le troviamo riportate in regole o disposizioni di tipo:
“orizzontale” in quanto trovano applicazione su tutte le attività;
“verticale” in quanto il loro campo di applicazione è limitato a specifiche attività;
Nell’ambito delle regolamentazioni che negli anni si sono sommate, andando a costituire un complesso estremamente articolato, attualmente in via di integrazione con gli obblighi assunti dall’Italia in sede comunitaria, si possono sempre rintracciare i provvedimenti destinati alla salvaguardia della vita umana ( sicurezza primaria ) e quelli relativi alla tutela dei beni ( sicurezza secondaria). In tutte e due i casi, l’articolazione adottata in Italia ( come del resto del mondo ) per dare corpo alle varie normative è riassumibile nelle fasi di :
Determinazione a priori dei pericoli presenti per una data attività;
Valutazione dei rischi;
Individuazione delle misure atte a compensare i rischi;
Fissazione in modo oggettivo del livello di sicurezza minimo accettabile dalla collettività.
Secondo un glossario non ufficiale, ma diffuso, possiamo chiamare questo tipo di approccio deterministico-prescrittivo, in quanto basato su determinazioni a priori degli scenari incidentali e sulla conseguente prescrizione delle relative misure di sicurezza. In sostanza, attualmente, è il legislatore che effettua a priori la valutazione del rischio e stabilisce le misure preventive e protettive idonee a compensare tale rischio fissando conseguentemente il livello di sicurezza ritenuto accettabile.
Insieme a degli indubbi meriti, che ne hanno permesso la sopravvivenza, questo approccio presenta aspetti difficilmente compatibili con le esigenze di flessibilità e di libertà di azione che la società civile ha rimarcato con sempre maggiore enfasi negli anni recenti, alla luce dei grandi fenomeni di apertura delle frontiere e della globalizzazione dei mercati.
Le difficoltà che affronta il tecnico antincendio nell’individuare in astratto le situazioni di pericolo e le relative misure di sicurezza attuabili, trova la sua simmetrica immagine nella fatica con cui le aziende, i datori di lavoro ed i progettisti si adattano all’imposizione di soluzioni che non sempre sono le uniche perseguibili per raggiungere un dato livello di sicurezza.
Un caso unico, ma solo a causa del recepimento della normativa comunitaria sulla attività a rischio di incidente rilevante, è il D.M. 13/10/1994 sui depositi di GPL maggiori di 5 m3, in cui la norma cogente diventa orientamento progettuale per i depositi con capacità di stoccaggio maggiori di 120 tonnellate. Già dal 1982 il legislatore si è reso conto che tale approccio poteva comportare alcune difficoltà di applicazione, tant’è che ha previsto l’istituto della deroga che, attraverso la ricerca di idonee misure di sicurezza equivalente, potesse consentire di superare per i singoli casi particolari, la normativa prescrittiva.
Nel recente periodo si sta osservando che le ultime norme in tema prevenzione incendio rigettino l’approccio deterministico-prescrittivo per adottare quello prestazionale. Infatti, è facile constatare che non si impone mai l’adozione di una specifica misura di sicurezza ( fatte salve alcune misure minime stabilite per legge) ma si chiede sempre di dimostrare l’adeguatezza delle scelte compiute alla luce degli obiettivi prefissati. Tali obiettivi sono sempre quelli stabiliti nel DPR 577/1982 all’art. 3, ma certamente trovano una esplicitazione più funzionale nella Direttiva sui prodotti da costruzione (recepita in Italia con il DPR 246/1993) ed in particolare nel Documento interpretativo per il requisito essenziale n. 2 – Sicurezza in caso di incendio ( GUCE 62/63 del 28/2/94) . Gli obiettivi stabiliti nel Documento interpretativo n. 2 sono:
minimizzazione delle occasioni di incendio;
stabilità delle strutture portanti per un tempo utile da assicurare il soccorso agli occupanti;
limitata produzione e propagazione del fuoco e dei fumi all’interno delle opere e la limitata propagazione del fuoco alle opere vicine;
impossibilità che gli occupanti lascino l’opera indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
impossibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.