La richiesta di rinnovo periodico di conformità
antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attività di cui
all'Allegato I al D.P.R. 1/08/2011, n. 151, è tenuto a presentare al
Comando Provinciale VV.F., dovrà essere effettuata tramite una
dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di
sicurezza antincendio.
Fanno eccezione le attività di cui ai punti n. 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77
dell'Allegato I al D.P.R., per le quali la cadenza quinquennale è stata
elevata a dieci anni, fermi restando gli obblighi dichiarativi citati.
In particolare la dichiarazione, a firma del responsabile dell'attività,
dovrà essere resa, secondo le forme di legge, come atto notorio o
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, e dovrà attestare che
le condizioni relative alla sicurezza antincendio non abbiano subito
variazioni rispetto a quanto segnalato con la S.C.I.A.
Per le attività già in possesso del certificato di prevenzione incendi alla data di entrata in vigore del D.P.R. 1/08/2011, n. 151, l'attestazione che l'attività non abbia subito variazioni dovrà riferirsi alla situazione riscontrata dal Comando Provinciale VV.F. alla data di rilascio del CPI.
In ogni caso, il richiedente dovrà dichiarare di aver ottemperato agli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività stessa, ovvero a quelli di cui all'art. 6 del regolamento.
Al documento di richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio dovrà essere allegata una dichiarazione di rispondenza ed efficienza relativa agli elementi costruttivi, ai prodotti, ai materiali, alle attrezzature, alle macchine, ai dispositivi, agli impianti e componenti d'impianto rilevanti ai fini della sicurezza in caso d'incendio.
Per il rinnovo del C.P.I., ora denominato "conformità antincendio" per le attività di tipo A e B, in tempo utile occorre presentare, prima della scadenza della documentazione, al Comando dei VV.F. apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:
dichiarazione del responsabile dell’attività attestante "la assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio", (mod. PIN 3 - 2011) in bollo;
asseverazione attestante la funzionalità e l’efficienza degli impianti di protezione attiva antincendio (con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione), resa nelle forme previste dal D.P.R. 1/08/2011, n. 151 (mod. PIN 3.1 - 2011), redatta a cura di professionista abilitato;
ricevuta del versamento dell'importo previsto effettuato sul c/c postale intestato alla Tesoreria Provinciale relativa al Comando VV.F. interessato.
Il comando, sulla base della documentazione prodotta, provvede al rinnovo alla data di presentazione della domanda.
All'interno delle attività produttive (fabbriche,
uffici, impianti, pubblica amministrazione, ecc.) è prevista la presenza
di un piano di emergenza ed evacuazione (D. Lgs. 81/08 art. 43 DM
10/03/98).
Il Piano predisposto dal datore di lavoro in collaborazione con il RSPP
e gli addetti alle emergenze indica almeno i seguenti punti:
descrizione dell'attività aziendale;
individuazione dei soggetti coinvolti nella gestione delle emergenze;
individuazione dei rischi presente negli ambienti e/o nell'attività;
individuazione delle misure di prevenzione e protezione presenti;
calcolo del carico di incendio;
classificazione del pericolo di incendio (alto, medio, basso);
modalità di evacuazione;
indicazione dei luoghi sicuri;
indicazione sui controlli delle attrezzature antincendio;
gestione delle emergenze;
registro dei controlli delle prove periodiche di evacuazione.
I luoghi aziendali interessati comprendono:
aree dove i processi lavorativi comportano l'utilizzo di sostanze altamente infiammabili (p.e. impianti di verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di notevole calore di materiali combustibili;
aree dove c'è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono,
in determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o
vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze combustibili;
aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente
infiammabili;
aree dove c'è una notevole quantità di materiali combustibili che sono facilmente incendiabili;
edifici interamente realizzati con struttura in legno.
Il Piano di evacuazione deve essere accompagnato da un registro di
controllo delle evacuazioni e delle riunioni di informazione ed
eventuale coordinamento con altre attività.
In relazione ai rischi presenti, e comunque almeno una volta all'anno,
va fatta una simulazione di evacuazione dall'edificio, della simulazione
bisogna predisporre a cura degli addetti alle emergenze apposito verbale
da conservare annotando il tempo massimo di evacuazione ed eventuali
problemi emersi durante l'esodo.
A chi è diretta.
Il corso si propone la finalità di fornire ai Lavoratori Dipendenti le
conoscenze necessarie per poter svolgere direttamente la funzione di
Addetto Antincendio ai sensi dell’art. 46 del Testo Unico ed adempiere
agli obblighi previsti dalla normativa prevenzionistica, nonché gli
strumenti cognitivi e relazionali utili per una gestione adeguata ed
efficace della prevenzione in azienda.
Il corso - in forma modulare - comprende i contenuti minimi previsti dal
D.M. 10 marzo 1998 (fase transitoria), arricchiti con le ulteriori
nozioni e gli approfondimenti necessari ricavabili dalle metodologie
consolidate in materia di salute e sicurezza.
I contenuti generali del corso:
L’incendio e la prevenzione
principi della combustione;
prodotti della combustione;
sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;
effetti dell'incendio sull'uomo;
misure comportamentali di prevenzione.
Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio
principali misure di protezione antincendio;
evacuazione in caso di incendio;
chiamata dei soccorsi.
Esercitazioni pratiche
presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata avvalendosi di
sussidi audiovisivi.
La docenza
Come in tutte le proposte formative di Studio Sicurezza Ambiente, il docente è un formatore qualificato AIFOS (Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro). Nello specifico caso della formazione antincendio il docente è un tecnico della prevenzione incendi, professionista autorizzato dal Ministero dell'interno Dipartimento V.V.F., Soccorso Pubblico e Difesa Civile, nell'elenco di cui alla L. 7.12.1984 n. 818.
